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RC Amministratori

Assicurazione della responsabilità civile amministratori

Assicurazione della responsabilità civile di amministratori dirigenti e sindaci DIRECTORS´ & OFFICERS´ LIABILITY INSURANCE (D&O)

A chi si rivolge

La polizza assicura la responsabilità degli amministratori, dirigenti e sindaci dell´azienda nei confronti degli azionisti, di dipendenti e di terzi creditori (banche, enti pubblici, fornitori, clienti, ecc.) per danni derivanti da qualsiasi atto colposo nell´esercizio delle rispettive mansioni. Per esempio, gli amministratori, i dirigenti e i sindaci possono essere chiamati a rispondere per cattiva amministrazione, violazione di norme di legge e regolamenti, violazione di obblighi specifici e generici, investimenti palesemente incauti o ingiustificati, violazione dello statuto, discriminazioni, licenziamenti non giustificati, violazione di accordi sindacali e concorrenza sleale, violazione di norme antitrust, violazione di norme sulla pubblicità e sul prodotto.

Obblighi specifici e generici in campo agli amministratori

Nell´espletamento delle loro funzioni gli amministratori sono soggetti ad obblighi specifici e generici per legge o dallo statuto.

Nel novero degli obblighi a contenuto specifico, si possono distinguere:
- la convocazione senza indugio dell´assemblea in caso di perdite;
- la redazione del bilancio di esercizio;
- la convocazione dell´assemblea su richiesta della minoranza;
- l´impugnazione delle delibere invalide;
- il divieto di concorrenza con la società.

Numerosi altresì sono gli obblighi a contenuto generico:
- obbligo di adempiere alla propria attività con la diligenza richiesta dalla natura dell´incarico;
- divieto di agire in conflitto di interessi;
- obbligo di agire in modo informato;
- obbligo di vigilare sul generale andamento della società.

Chi può avanzare una richiesta di risarcimento
- la società stessa;
- gli azionisti (singoli soci, gruppi di azionisti, fondi comuni);
- il curatore fallimentare;
- i creditori sociali (banche,fornitori, ecc.);
- i terzi in genere (acquirenti, concorrenti, ecc.);
- il governo/enti pubblici;
- i dipendenti e sindacati;
- gli amministratori (se dissenzienti).

Dati statistici:
Statisticamente le richieste di risarcimento pervengono da:
1) azionisti - soci - investitori: 45%
2) dipendenti - sindacati: 25%
3) clienti - consumatori: 15%
4) concorrenti - fornitori: 9%
5) creditori - terzi in genere: 6%

Responsabilità verso la società

Gli amministratori devono svolgere il loro incarico con la speciale diligenza rapportata alla natura del loro incarico ed alle loro specifiche competenze:
- tale responsabilità è sempre solidale, cioè condivisa tra tutti gli amministratori;
- sarà responsabile anche l´amministratore di fatto, cioè chi amministra la società senza una formale nomina o con una nomina irregolare;
- la mancata osservanza degli obblighi può comportare un´azione sociale di responsabilità, deliberata dall´assemblea ordinaria;
- la prescrizione dell´azione è di cinque anni, termine che decorre dal compimento della violazione;
- potrà sottrarsi alla responsabilità l´amministratore che faccia annotare senza ritardo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni il proprio dissenso.

Responsabilità verso i creditori sociali

- Gli amministratori sono responsabili nei confronti dei creditori sociali per l´inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell´integrità del patrimonio sociale;
- i creditori potranno agire quando la società non è più in grado di onorare i debiti contratti;
- tale stato sottopone la società al fallimento e la conseguente possibilità di esercitare tale azione risulta concessa al curatore fallimentare.

Responsabilità verso soci e terzi

L´art. 2395 del Codice Civile prevede il diritto al risarcimento del danno in capo al singolo socio o al terzo che é stato direttamente danneggiato da atti colposi degli amministratori.

Dovere di diligenza e di perizia

Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell´incarico e dalle loro specifiche competenze. (art. 2392 CC).

Casistica sinistri: Alcuni esempi

1) Azione intrapresa dall´organo di controllo

Il direttore generale di un´azienda viene accusato dall´organo di controllo di aver speso denaro in maniera indiscriminata (offrendo numerosi e costosi pranzi ai clienti ed acquistando auto aziendali troppo prestigiose) e di aver imputato i relativi oneri a costi di rappresentanza. I revisori fanno presente agli azionisti questa situazione e suggeriscono una richiesta di risarcimento nei confronti del dirigente. In tal caso la polizza, salvo il comportamento fraudolento, verrà chiamata ad intervenire per coprire l´eventuale danno che il dirigente abbia provocato e le spese legali necessarie alla difesa.

2) Azione sociale di responsabilità

Il consiglio di amministrazione di un´azienda, nell´eseguire la delibera assembleare che prevedeva una fase di ristrutturazione, viene accusato di aver gestito in maniera imprudente le operazioni necessarie e di aver così procurato un ingente danno al patrimonio sociale e dunque ai soci. Fatto salvo il caso di frode, gli assicuratori difenderanno gli amministratori e risarciranno il danno provocato e provato, nonché le spese legali.

3) Azione di responsabilità dei creditori

Gli amministratori, certi di risollevare le sorti della società, in fase di dissesto, ordinano un grande quantitativo di prodotti semilavorati da un fornitore, destinati ad essere finiti e rivenduti. L´operazione non va a buon fine ed il fornitore non può essere pagato: inizia così un contenzioso nel quale il creditore sociale richiede il soddisfacimento del proprio credito anche nei confronti degli amministratori, accusandoli di aver mal gestito la società e di aver così causato la sua perdita.

4) Azione di responsabilità del dipendente

Un direttore di reparto viene ritenuto direttamente responsabile da parte di un dipendente per un mancato avanzamento di carriera, nonostante ne sussistessero i presupposti. Il dipendente leso accusa il proprio direttore non solo di non aver favorito l´avanzamento in presenza dei requisiti, ma di avere pure favorito un collega, con la stessa anzianità, ma privo della corretta preparazione. Promuovendo un´azione contro il proprio direttore, il dipendente fa richiesta del riconoscimento economico equivalente alla crescita professionale non goduta, nonché del danno psicologico subito. In un caso come questo la polizza garantirà la difesa del direttore di reparto e l´eventuale risarcimento dovuto.

5) Fusioni ed acquisizioni

Il nuovo consiglio di amministrazione di un´azienda ha promosso un´azione contro i membri del precedente consiglio di amministrazione, accusandoli di aver procurato un ingente danno in seguito ad una operazione di fusione avendo redatto un progetto di fusione incompleto, dal quale non si evinceva la reale situazione patrimoniale che ne sarebbe derivata. I membri del precedente consiglio di amministrazione, nel corso del giudizio, hanno provato di non aver procurato alcun danno all´azienda, ma hanno sostenuto ingenti spese legali, che la polizza può garantire.

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